1. È istituita presso ogni camera penale una sezione penale arbitrale.
2. Alla sezione di cui al comma 1 è affidata la valutazione dei reati perseguibili a querela di parte nonché dei fatti giuridicamente rilevanti che, pur non essendo considerati reati dalla legislazione vigente, afferiscano comunque alla sfera dei diritti fondamentali dell'individuo.
1. La sezione penale arbitrale di cui all'articolo 1 è presieduta dal presidente della camera penale presso la quale la sezione stessa è istituita.
2. La sezione penale arbitrale è composta, in numero da definire con apposito decreto del Ministro della giustizia nel quale sono altresì indicati anche i criteri attinenti alla durata dell'incarico, dagli iscritti all'Albo scelti dal direttivo dell'Unione delle camere penali tra gli avvocati dotati di maggiore esperienza, competenza ed equilibrio.
1. Entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, il presidente invita il soggetto o i soggetti ritenuti responsabili di fatti di cui all'articolo 1 a rendere nota, nel termine di venti giorni, la disponibilità ad accettare il giudizio arbitrale. In caso di risposta positiva, il giudizio arbitrale è avviato nei dieci giorni successivi.
1. I procedimenti arbitrali promossi davanti alla sezione penale arbitrale sono definiti in un'unica udienza.
2. Una seconda udienza può essere richiesta soltanto in casi eccezionali. La seconda udienza deve comunque svolgersi entro cinque giorni dalla prima.